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Dopo un pensionamento durato alcuni lustri, ritorna il redditometro.

Parcheggiati i temuti “studi di settore”, rientra il meccanismo di accertamento tributario presuntivo, che sostanzialmente si fonda su un rigido raffronto tra i consumi ed il tenore di vita del contribuente, rispetto ai redditi dichiarati.

Dichiari 20.000 euro annui e viaggi in Porche tra una casa a Cortina ed una villa con parco in centro a Milano Marittima ?

Scatta la presunzione, che “qualcosa non torna” e sei tu, contribuente, a dovere provare con rigore il motivo dell’enorme divario tra status sociale e reddito denunciato. E la prova non è affar semplice, in quanto nel processo tributario, non sono ammessi testimoni ma solo “carta”: fatture, ricevute, bolle, altri documenti in genere.

Nulla di nuovo, verrebbe da dire (da qui il titolo del presente contributo), stante il fatto che lo strumento era già in uso anni addietro e, in teoria, fungeva salvo prestarsi a forme di eccesso o abuso che le commissioni tributarie prima, e la corte di cassazione in seguito si erano premurate di bloccare.

 

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Vediamo ora, brevemente e schematicamente, come funziona il redditometro ora riattualizzato:

  1. In primo luogo, sono state individuate 100 voci di spesa critica divise in due gruppi, sommate per ogni contribuente.
  2. Le prime sono le spese sostenute in Italia per immobili, auto, capitali, utenze, mutui, sanità privata, ristrutturazioni.
  3. Le seconde sono rappresentate dai dati forniti dal contribuente medesimo con la propria dichiarazione dei redditi, ove un “dato civetta” di assoluto rilievo sarà rappresentato dalle deduzioni d’imposta, poi i mutui, le assicurazioni private, le ristrutturazioni.
  4. Poi ci sarà attenzione dedicata ai consumi correnti: in base al luogo e alla tipologia di famiglia, conteranno gli alimenti, l’abbigliamento, lo sport. Un’attenzione sarà data anche al risparmio annuo e agli incrementi patrimoniali.
  5. Il redditometro non opera in automatico a fronte di qualsiasi minimo scostamento, ma solo laddove la divergenza tra il dichiarato e la spesa sostenuta, superi la soglia del 20 %. In tal caso il fisco chiederà chiarimenti al contribuente. Tuttavia, se lo scostamento del 20 % è minore di euro 12.000 all’anno (mille euro al mese) il fisco non potrà utilizzare lo strumento in esame.

 

 

 

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Principali differenze, rispetto al sistema antecedente (che operava in presenza di beni di lusso simbolo, quali imbarcazioni, velivoli, personale domestico, animali quali cavalli, certe tipologie abitative), il nuovo redditometro opera su uno spettro di beni “della vita” ben più ampio, e con una serie di sistemi di controlli incrociati e dati, già in possesso delle pubbliche amministrazioni, che a detta degli esperti renderanno ben più difficoltoso “sfuggire” dalle maglie strette del redditometro che sarà oltretutto più realista andando a valutare anche con maggiore obiettività i dati specifici: esempio di quali dimensioni è la barca posseduta. Qual è la potenza dell’auto. Quali, i consumi concreti di energia elettrica.

Quando l’agenzia delle entrate accerta la sussistenza di discordanze convocherà le parti in contraddittorio e, se non verrà fornita una giustificazione plausibile dello scostamento, scatterà l’accertamento fiscale.

Il contribuente, potrebbe ad esempio dimostrare che la spesa che provoca lo scostamento deriva da una donazione, oppure, è frutto di risparmi economici passati, quali dividendi, redditi fondiari ed altri che non risultano dalla dichiarazione. Non sarà tuttavia necessario conservare tutti gli scontrini fiscali in quanto gli stessi saranno imputati al “contribuente tipo” sulla base di indici statistici medi elaborati tenendo conto di vari parametri tra cui, quelli territoriali e indici di tipologia familiare. Insomma, il Fisco, sa già quanto spende una famiglia di Bologna centro, piuttosto che una di Milano prima periferia !

Occorrerà invece conservare ricevute e scontrini di beni costituenti investimenti “straordinari” e “durevoli” (es. un viaggio; es. un televisore od altro elettrodomestico ecc.). Nel far ciò, si tenga tuttavia conto del fatto che l’anagrafe tributaria registra in automatico le ricevute di importo superiore ai 3.600 euro (quindi, ad esempio, se acquisto un’automobile da 30.000 euro, conserverò fattura e contratto, più che altro per motivi contrattuali e di garanzia, ma non tanto per ragioni fiscali posto che l’acquisto viene registrato all’a.t. Invece, se acquisto un tv da 1.200 euro, sarà opportuno, anche a fini fiscali conservare la fattura; se pago una retta scolastica sarà opportuno conservarne traccia ecc).

Laddove il contribuente non giustifichi l’eccedenza, scatterà, oltre all’obbligo impositivo una sanzione pari al 30 % del presunto evaso.

Questi sono dunque i punti base su cui si fonda il “nuovo” redditometro. In un diverso contributo, esamineremo invece come si appresta a recepire lo strumento descritto la giurisprudenza della Corte di Cassazione che già in tante occasioni è intervenuta.

Articolo postato da Filippo Martini

 

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