Con l’entrata in vigore del d.lgs. 150 del 1 settembre 2011 noto anche come decreto taglia riti, avvenuto il 6 ottobre 2011, sono cambiate alcune regole già note e consolidate di numerosi procedimenti che, prima, erano variamente disciplinati. In particolare, per quanto ad esempio concerne i ricorsi avverso le sanzioni per le violazioni al codice della strada, è mutato il termine e la modalità di proporre il ricorso. Il ricorso al giudice di pace infatti è proposto secondo le forme e le modalità proprie del rito del lavoro e il termine per proporlo in base all’articolo 7 del decreto, è fissato in giorni 30 dalla notifica del provvedimento o 60 se il soggetto risiede all’estero (mentre rimane invariato il termine di 60 giorni per l’alternativo ricorso al Prefetto). A chiarire i classici problemi di applicazione pratica intertemporale del decreto, ci ha pensato la circolare del Ministero dell’Interno dipartimento di pubblica sicurezza n. 300/A/7799/11/101/3/3/9 del 30 settembre 2011 la quale ha precisato che, per tutte le violazioni accertate a partire dal giorno 6 ottobre 2011 a seguire, vigono le nuove regole quanto a modalità di proposizione del ricorso e relativo termine di trenta giorni. Ne deriva, che per quelle violazioni invero accertate anteriormente, permane il precedente termine che era di sessanta giorni.