[vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

 

[/vc_column_text]
[vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

Finalmente approvato il disegno di legge, che porterà alla conversione del d.l. 69 del 2013 (c.d. decreto del fare). Di seguito, alcuni sintetici spunti sulle principali novità in tema di imprese e di giustizia, volte ad un rilancio dell’economia del paese.

[/vc_column_text]
[vc_toggle title=”CONCORDATO PREVENTIVO” open=”false” width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column_text]

L’art. 82 del decreto legge offre maggiori garanzie di carattere informativo per i creditori in sede di concordato preventivo che, come noto, è una procedura di tipo concorsuale che offre ai creditori la possibilità di ottenere un soddisfacimento totale o parziale dei propri crediti nei confronti dell’imprenditore, evitando il fallimento di quest’ultimo, a  determinate condizioni.[vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column_text]

Una delle principali novità introdotte dal d.d. fare è rappresentata dal fatto che il debitore, potrà presentare una semplice “domanda di concordato”, non congiunta con il piano di pagamento verso i creditori che potrà essere depositato successivamente entro un termine (massimo di 120 giorni) fissato dal giudice.[vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column_text]

Ciò comporterà l’effetto che l’imprenditore potrà fin da subito “blindare” il proprio patrimonio da potenziali aggressioni avanzate da parte dei creditori, e al tempo stesso, evitarne l’ulteriore dilapidazione che porterebbe allo stato definitivo di insolvenza, anticamera certa del fallimento.[vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column_text]

Una volta depositata la semplice domanda, l’imprenditore si attiverà per elaborare il piano e raccogliere la documentazione occorrente per integrare la procedura concordataria così, di fatto, già formalmente avviata (sebbene “con riserva”).[vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column_text]

L’art. 82, comma 1, lett. b), del d.d. fare integra così l’art. 161, sesto comma, della legge fallimentare:[vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column_text]

–  il tribunale, nel fissare un termine per la presentazione del piano, potrà nominare un commissario giudiziale;[vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column_text]

–  questi, laddove accerti che il debitore abbia occultato o dissimulato l’attivo, omesso (con dolo) di denunciare crediti, esposto passività insussistenti o commesso altre frodi, dovrà riferire al Tribunale che dichiarerà improcedibile la domanda e, accertati i presupposti per la dichiarazione di fallimento, lo dichiarerà con sentenza.[vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column_text]

L’art. 82, comma 2, integra l’art. 161, settimo comma, LF, concernente gli atti urgenti di straordinaria amministrazione che il debitore può compiere fino al decreto di apertura del concordato preventivo, previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni con l’obbligo di acquisire il parere del commissario giudiziale.[vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column_text]

Infine, il comma 3 dell’art. 82 sostituisce l’art. 161, ottavo comma della legge fallimentare specificando gli obblighi informativi periodici posti dal tribunale a carico del debitore.[vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column_text]

Il comma 3-bis da ultimo introdotto, riconosce, per meglio garantire i crediti delle cooperative di lavoro, il privilegio generale sui mobili di cui all’articolo 2751-bis, comma 1, numero 5), c.c., spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, a condizione che le medesime cooperative abbiano superato positivamente o richiesto la revisione cooperativa di cui agli articoli da 2 a 7 del D.Lgs. 220/2002 (norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi).[vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column_text]

 [vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column_text]

 [vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column_text] [/vc_toggle]

[vc_toggle title=”MEDIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI” open=”false” width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column_text][vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column_text]Molte novità anche in tema di mediazione delle controversie civili e commerciali, già annunciate in precedenti articoli del 16.06.2013 e del 17.07.2013 .[vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column_text]

Intanto tra le materie oggetto di mediazione (condominio; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) permane l’importante assenza della materia numericamente più importante (quanto a numero di mediazioni iscritte nei vari organismi) tanto quanto inconsistente (quanto ad insuccessi della procedura), ossia, la materia della responsabilità civile automobilistica.[vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column_text]

Le altre novità sono:[vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column_text]

  • Mediazione obbligatoria “a tempo” ossia per soli quattro anni dall’entrata in vigore della legge, dopo di che, la questione circa l’obbligatorietà verrà rimessa in discussione.
  • Mediazione delegata dal giudice, senza che occorra l’accettazione delle parti.
  • Conciliazione processuale secondo cui il giudice tenuto conto di taluni parametri (natura del giudizio, delle parti, stato della causa), può disporre nel corso del giudizio sino ad esaurimento della fase istruttoria, una “proposta conciliativa” che le parti potranno o meno accettare. Si è specificato (opportunamente e necessariamente, cfr. nostro articolo del 26.06.2013 i cui principi intendiamo qui ribadire fermamente) che detta proposta non può costituire causa di astensione o ricusazione del giudice. Le perplessità sono accentuate per il fatto che la legge possa “imporre” che cosa “non costituisca” presupposto di astensione e, soprattutto, di ricusazione da parte dei contendenti.
  • Esclusione della mediazione, oltre che nelle casistiche già previste e note (procedure di sfratto, procedimenti monitori ivi compresa opposizione sino a provvedimenti sulla provvisoria esecutorietà), anche in taluni casi ove erano sorti dei dibattiti dottrinali e delle casistiche giurisprudenziali discordanti: ad esempio nei ricorsi per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis (che già peraltro include, una sub procedura di conciliazione); nei procedimenti di opposizione all’esecuzione forzata.
  • Durata della mediazione ridotta da quattro a tre mesi. Non si applica la sospensione feriale dei termini.
  • Gli avvocati sono mediatori di diritto ma dovranno curare e mantenere aggiornata la loro formazione.
  • Le parti devono essere assistite dagli avvocati in mediazione.
  • Competenza territoriale secondo cui la domanda va proposta davanti ad organismo ove si trova il giudice territorialmente competente a conoscere della controversia.
  • In tema di usucapione è stato modificato l’art. 2643 c.c. sicché le parti possono addivenire ad accordi conciliativi in tema di “usucapione accertata”, purché le firme del verbale siano autenticate da pubblico ufficiale all’uopo autorizzato.

 

[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”ALTRE NOVITA’ IN TEMA DI GIUSTIZIA” open=”false” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Via libera a 400 nuovi magistrati ausiliari (anche tra avvocati a riposo da non più di tre anni) per smaltire l’arretrato civile.

Modifiche in tema di divisione giudiziale delle comunioni. Le parti (se d’accordo tra loro) potranno rivolgersi al giudice non solo in sede contenziosa, ma anche per richiedere la semplice designazione di un professionista (avvocato o notaio) che le assista nel corso di tutta la procedura divisionale.

Viene meno la c.d. sentenza civile con motivazione semplificata (o ristretta).

Novità in tema di opposizione a decreto ingiuntivo. Per evitare la prassi invalsa di opposizioni dilatorie pretestuose sine die si è previsto che il giudice possa disporre l’abbreviazione dell’udienza di comparizione, fissando un termine che, tuttavia, non potrà essere inferiore di 30 giorni successivi, allo scadere del termine minimo a comparire. Inoltre, il giudice dovrà pronunciarsi sulla concessione o meno della provvisoria esecutorietà, ovvero sulla revoca dell’esecutorietà concessa ab origine, non oltre la prima udienza di comparizione.

[/vc_toggle]
[vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

 

articolo postato da Avv. Filippo Martini

[/vc_column_text]