Una premessa fondamentale. Chi scrive non è: no vax, si vax, no covid, si covid complottista, anticomplottista ecc. ecc. e tutti i neologismi da “Accademia della Crusca” che ci stanno deliziando occhi e orecchie in questi mesi.

Mi limito a riportare casi e commenti di stampo squisitamene tecnico giuridico che il lettore non rinviene nella grande stampa, partendo da studi e approfondimenti tratti da autorevoli fonti di dottrina e giurisprudenza. In tutto questo, mi hanno colpito due recenti novità apparse in autorevoli banche dati di settore.

La prima è una news ultim’ora, secondo cui  Il Garante della Privacy avrebbe pubblicato sul proprio sito le FAQ riguardanti alcune domande poste:

  1. Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il COVID per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni, ad esempio in ambito sanitario?
  2. Può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?
  3. Può chiedere conferma della vaccinazione direttamente ai lavoratori?

Il Garante privacy, in risposta, chiarisce che, sia la disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia le disposizioni sull’emergenza sanitaria, non consentono al datore di acquisire, né tramite il consenso del dipendente né tramite medico competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Può solo acquisire i giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente. Questo, mentre vi è chi auspica in un intervento da parte del legislatore che imponga la vaccinazione al fine di poter essere ritenuti “idonei” per lo svolgimento di specifiche mansioni o professioni.

Per la seconda fattispecie da “vaccini e leggende metropolitane” (perché così sembrano …), ci spostiamo nella calda e meravigliosa Sicilia. Tar Catania, decreto 13 febbraio 2021 n. 102.

L’Assessorato della Salute della Regione Sicilia aveva adottato un provvedimento con cui veniva disposta (pensate !)  la sospensione della somministrazione della seconda dose del vaccino anti-COVID per tutti i soggetti che, pur non avendone avuto il diritto, avevano avuto accesso alla prima dose. Il provvedimento veniva impugnato al Tar per ottenerne l’annullamento e conseguente obbligo dell’Azienda sanitaria intimata di somministrare la seconda dose ponendo quale base di supporto al ricorso, anche il rischio di subentro di effetti gravemente dannosi per la salute dei soggetti, da un lato, per il mancato completamento del ciclo vaccinale e, dall’altro lato, per il rischio di essere nuovamente sottoposti ad un nuovo ciclo vaccinale composto da altre due dosi.

Il TAR, rigettava il ricorso (quindi gli “abusivi” della prima dose, rimarranno senza la seconda. Come dire: scovo un ladro a rischio caduta su un albero, lo lascio lì, anziché fornirgli la scala, e poi, dopo, arrestarlo per il furto). Queste le motivazioni: ha sottolineato come non sussistano evidenze scientifiche di «eventuali rischi derivanti dalla mancata somministrazione della seconda dose, se non quello della possibile inefficacia del vaccino, effetto che riporterebbe i ricorrenti alla situazione quo ante a quella determinata dall’aver avuto accesso alla prima dose, pur non avendone diritto».

Inoltre, in riferimento al secondo profilo sottolineato dai ricorrenti, «il danno paventato è allo stato meramente ipotetico, non essendo dato sapere se e quando i ricorrenti saranno convocati per la somministrazione del vaccino nel rispetto delle previsioni del Piano strategico e non essendosi alcuna evidenza scientifica che l’effetto della prima dose vaccinale possa perdurare nel tempo, tenuto conto anche che nelle informazioni relative all’utilizzo del farmaco (pubblicate sul sito dell’EMA), addirittura in caso di sovradosaggio, non sono state indicate reazioni avverse».

In definitiva, come sempre in contenziosi di rango “pubblico – amministrativo” occorre bilanciare gli interessi in gioco, e non prevale quello del risparmio di spesa o della salute, come sostenuto dai ricorrenti, ma quello di garantire il regolare proseguimento della campagna vaccinale per gli aventi diritto.

Insomma. Regna l’incertezza assoluta e anche i giudici se ne stanno accorgendo (potrei citare molti altri casi).

Questi i fatti, in punto di diritto. Tutto il resto, sono chiacchiere e commenti.

Avv. Filippo Martini