Il governo ha approvato la riforma della giustizia, che ora naturalmente dovrà passare al vaglio delle Camere. Questi in estrema sintesi i punti:

  1. Appellabilità sentenze. Contro le sentenze di condanna sarà sempre ammesso appello salvo che la legge non disponga altrimenti in relazione alla tipologia di reato o della pena. Quelle di proscioglimento saranno appellabili solo nei casi previsti dalla legge.
  2. Doppio C.s.m. Saranno previsti due Consigli Superiori della Magistratura (che è l’organo di autoregolamentazione e disciplinare dei magistrati). Uno per i “giudicanti” ed uno per i “requirenti” (pubblici ministeri). Sono introdotte modifiche anche in merito alla composizione dei collegi predetti. In ogni caso, tali organismi non potranno adottare provvedimenti di indirizzo politico o comunque, non disciplinati dalla Carta Costituzionale.
  3. Esercizio azione penale. Il P.M. ha l’obbligo di esercitarla ma solo nei casi previsti dalla legge.
  4. Giudici. I giudici costituiscono un organo autonomo e indipendente soggetto solamente alla legge. La vecchia norma costituzionale, prevedeva che i giudici fossero soggetti solamente alla legge.
  5. Irretroattività norme. Si prevede che le norme del decreto non siano retroattive, ossia, non si applichino ai procedimenti penali che sono in corso al momento dell’entrata in vigore.
  6. Polizia giudiziaria. Il giudice e il P.m. possono disporre della polizia giudiziaria solo nei casi e modi predefiniti dalla legge.
  7. Responsabilità dei magistrati. I magistrati saranno direttamente responsabili per gli atti compiuti in violazione di diritti, che ledano le persone, al pari di ogni altro pubblico dipendente. Detta responsabilità civile si estende allo Stato.
  8. Separazione carriere. I magistrati si distingueranno in giudici e pubblici ministeri.

Queste, in definitiva, le sostanziali modifiche introdotte.