Il Tar del Lazio non ha concesso la sospensiva. Pertanto, la mediazione obbligatoria (in materia diritti reali, divisioni, successioni, responsabilità medica, responsabilità per diffamazione a mezzo stampa,  locazioni, comodati, affitti d’azienda, contratti assicurativi bancari e finanziari) disciplinata dal decreto legislativo n. 28 del 2010, a partire dal 21 marzo prossimo sarà un passaggio obbligato per chiunque intenda promuovere azioni legali avanti alle competenti autorità giudiziarie. La conseguenza immediata, sarà certamente un disincentivo ad una serie di cause ed azioni di tipo “bagatellare”, ossia cause motivate da ragioni di “principio” o caratterizzate da un modesto valore economico, per cui le parti saranno di certo maggiormente incentivate a ricercare una composizione transattiva e stragiudiziale della vertenza, senza nemmeno accedere allo strumento della conciliazione. Diversamente, per i contenziosi si maggior rilievo ed importanza, la mediazione si prospetta un mezzo utile, duttile, efficace e creativo, attraverso il quale instaurare una negoziazione che se affrontata nel giusto modo e con i corretti strumenti, consentirà di risolvere numerose liti, con costi abbordabili e in tempi assolutamente ragionevoli (tempo massimo previsto per una mediazione è di quattro mesi). Si dovrà ora attendere il pronunciamento definitivo del Tar del Lazio, previsto circa per fine mese. Tuttavia, è certo che a partire dal 21 marzo prossimo, la conciliazione farà il suo esordio.