Il 3.06.2011 il GSE ha emesso una circolare interpretativa in merito alla richiesta di accesso ai benefici previsti dalla L. 129/10 (cd. “Salva Alcoa”).

Come noto agli operatori del settore fotovoltaico il G.S.E. si è trovato a dover arginare in qualche modo le richieste di accesso ai benefici pervenute, a migliaia, entro i termini previsti dal Salva Alcoa. Per conseguenza, pare che negli ultimi tempi numerossisime domande di accesso alla tariffa incentivante siano state respinte con motivazioni discutibili, come la non conformità delle asseverazioni del tecnico incaricato.

Alcune domande di accesso alle tariffe incentivanti sarebbero state rigettate dal G.S.E. in quanto la asseverazione del tecnico responsabile difetterebbe dello specifico richiamo alla realizzazione dei lavori “nel rispetto delle pertinenti normative”. Si è ritenuto che il richiamo diretto all’articolo 1-septies della L. 129/10, effettuato dal tecnico nella propria asseversazione, non fosse sufficiente a tale scopo.

Si tratta, a parere dello scrivente con assoluta evidenza, di una interpretazione doppiamente priva di fondamento, forse pretestuosa.

In primo luogo in quanto la verifica circa il rispetto o meno delle pertinenti normative va senz’altro effettuato in concreto, non unicamente nel controllo della correttezza formale dei richiami alle normative applicabili. La verifica, peraltro, deve incentrarsi sul raggiungimento dello scopo previsto dalla norma sopra richiamata.

In secondo luogo, anche laddove la asseverazione contenga un mero rinvio all’articolo 1-septies della L. 129/10, si tratterebbe in realtà di un rinvio ben più preciso e confacente che il generico rimando alle “pertinenti normative”, ciò rendendo ancor più ingiustificata la motivazione alla base del rigetto.

A seguito di una richiesta di interrogazione parlamentare sull’argomento, che mirava a evidenziare la palese natura pretestuosa di una siffatta posizione, specie in quanto rivelatasi di utilizzo generalizzato e spesso non meglio motivata, che rilevava altresì l’assenza di modulistica ufficiale cui le pratiche dovrebbero uniformarsi nonchè l’assenza di strumenti di informazione e indirizzo da parte del G.S.E., quest’ultimo ha inteso “correre ai ripari” specificando, con la circolare pubblicata il 3.06.11, che la eventuale comunicazione del Gestore che comunica il rigetto della domanda di accesso agli incentivi ha in realtà l’efficacia del “preavviso di rigetto” di cui all’art. 10-bis della L. 142/90, come modificato dalla L. 15/2005.

Da ciò ne deriva che al “preavviso di rigetto” può seguire, da parte del richiedente la tariffa, la formulazione di ulteriori precisazioni e l’implementazione della documentazione già inviata.

In tal caso saranno ritenute conformi le asseverazioni, inizialmente carenti della dicitura “l’impianto è stato realizzato nel rispetto delle pertinenti normative”, qualora, come precisa il G.S.E. nella circolare dal testo, nonché dall’insieme dei documenti eventualmente inviati dal Soggetto Responsabile a seguito del preavviso di rigetto, emerga che i lavori per la installazione dell’impianto fotovoltaico, di cui si sia già dichiarata la conclusione entro il termine del 31 dicembre 2010, siano stati effettivamente realizzati nel rispetto delle pertinenti normative, come previsto dalla legge 129/10″.

Riservo al giudizio dei lettori ogni analisi sulla utilità effettiva della suddetta precisazione per le migliaia di aziende che operano nel settore e che, tuttora, vedono i propri investimenti sottoposti a tale condizione aleatoria.

Il testo completo di tale circolare è reperibile sul sito istituzionale del G.S.E..