Recentemente, mi è stata comunicata la fissazione di un’udienza presso la Corte d’Appello di Trieste al settembre del 2014. Poco tempo fa, invece, la cancelleria della Corte d’Appello di Bologna mi segnalava la fissazione di un’udienza di precisazione conclusioni per il febbraio del 2018. Alcuni tribunali, con ruoli carichi di migliaia di fascicoli, più d’una volta rinviano le udienze di precisazione delle conclusioni, anche di oltre un anno non essendo in grado, i magistrati ivi assegnati, di redigere le sentenze nei termini prescritti. Recentemente, il caso limite (sebbene ironico) di un udienza avanti al giudice di pace rinviata al 2019 è stato segnalato su un noto sito di informazione giuridica. Non si tratta di fattispecie rare o di ipotesi residuali quelle ora segnalate, ma è la normalità. I tempi della giustizia sono veramente molto lunghi e nella media, un processo civile in primo grado può durare fra i 3 e i 5 anni nelle ipotesi più ottimistiche. Basti pensare che le minimali cinque udienze (prima udienza di trattazione, udienza di ammissione prove, due udienze per l’escussione delle prove, udienza di precisazione conclusioni) di solito vengono differite tra loro in lassi temporali non inferiori ai sei mesi. Il tutto, davvero, calcolato per difetto in quanto in realtà, sappiamo che i tempi medi sono molto più dilatati e molto più spesso, le cause più articolate e complesse, anche laddove occorra una perizia tecnica, sostengono ben più di cinque udienze. I calcoli delle tempistiche sopra segnalate dunque, sono veritieri e alquanto scoraggianti per chi auspichi in una giustizia efficace (che non sempre lo è come attesta la sussistenza di due gradi di giudizio per il merito ed uno di legittimità) ma prima ancora rapida.

Sotto il profilo delle tempistiche e dell’efficacia dunque, possiamo confermare ancora una volta che i procedimenti di mediazione si pongono agli antipodi rispetto ai comuni procedimenti contenziosi civili.

Una mediazione può durare, per legge, non più di quattro mesi (cfr. art. 6 d.l. 28/2010). Inoltre, il procedimento di mediazione viene instaurato non oltre quindici giorni dal deposito della domanda (cfr. art. 8 comma 1 d.l. 28/2010).

La procedura è inoltre efficace e veloce anche nello svolgimento in quanto si espleta “senza formalità presso la sede dell’organismo” (comma 2 art. 8 citato).

Una mediazione può durare un paio d’ore. Una mattina o un pomeriggio o anche un’intera giornata. Può richiedere anche più sessioni d’incontro. Tuttavia, nella media, al massimo è richiesto un rinvio dalle parti, laddove occorra meglio precisare o accertare determinati punti per potere concludere positivamente la procedura.

Il tutto peraltro avviene nella consapevolezza che il percorso di mediazione è finalizzato a creare un accordo costruttivo e pienamente satisfattivo per le parti che restano nel pieno “possesso” e “dominio” della lite. A differenza del processo, che conduce le parti verso una decisione incerta assunta da un soggetto terzo, il giudice, e sulla quale decisione le parti non avranno alcun potere di opporsi, se non nuovamente in sede giudiziale con il gravame d’appello impegnando ulteriori risorse economiche, energie e soprattutto tempi pluriennali.

La celerità della procedura di mediazione si denota anche nei c.d. tempi “morti” o di attesa.

Chi (gli avvocati soprattutto) frequenta abitualmente i Tribunali, conosce bene cosa sottenda l’espressione tipica per cui, un’udienza, è fissata “ad ore 9 e seguenti“. Nella migliore delle ipotesi, il magistrato arriva alle 9.15 e l’udienza inizia alle 9.30. Rintracciato il fascicolo, la controparte, compilato il verbale, smaltita la fila formatasi davanti all’aula, non se ne esce prima di una – due ore.

Nella mediazione invece c’è un giorno ed un ora fissata e l’ente, nonché il mediatore, per quanto negligente possa essere (e non lo sarà! Sul punto si rimanda alla lettura del nostro articolo “La mediazione è accoglienza“) non ritarderà mai oltre e per casi eccezionali l’orario fissato per l’inizio della procedura. Inoltre, tutta la fascia oraria a seguire (che sia mattina o pomeriggio) sarà dedicata solo ed esclusivamente a quel peculiare caso trattato, senza altre distrazioni o impedimenti.

Anche per questo motivo la velocità e la concentrazione sono assolutamente garantite nei procedimenti di mediazione.